Lo Statuto della Rete

Statuto Rete APPIA – 11 Dicembre 2017

 

Art. 1. Principi Fondamentali

 

1.a Denominazione

È costituita, ai sensi delle L. 383/2000 e L.R. 23/2005 e nel rispetto della Costituzione e della normativa in materia di associazioni di promozione sociale, l’Associazione denominata RETE ITALIANA DELLA PASTORIZIA ONLUS, con acronimo RETE APPIA, di seguito indicata come la Rete. L’Associazione è apartitica pluralistica e non persegue finalità di lucro e mira alla tutela della pastorizia estensiva ancora praticata in continuità con movimenti delle greggi (tra cui transumanza, monticazione/demonticazione, pascolo vagante). L’Associazione tutela, inoltre, i diritti individuali e collettivi degli allevatori di bestiame allo stato brado e semi-brado (da ora in poi definiti ‘pastori’), la loro professione, pratiche culturali e produzioni tipiche del settore. La missione della Rete è quella di contribuire al miglioramento delle interazioni e delle collaborazioni fra gli operatori della pastorizia in Italia su tematiche e problematiche di interesse comune e sulle attivitá economiche del settore.

 

1.b Sede

L’Associazione ha sede in Roma, presso il Parco Regionale dell’Appia Antica in via Appia Antica 42, e potrà modificare la propria sede con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo Possono essere costituite sedi secondarie, locali, e distrettuali su tutto il territorio nazionale su proposta del Consiglio Direttivo.

Non persegue finalità di lucro, ed eventuali proventi delle attività consentite non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette. Vige l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutariamente previste.

 

1.c Durata

La durata della Rete è illimitata.

 

Art. 2. Finalità

Nello specifico, la Rete si propone sono i seguenti obiettivi:

  1. Farsi promotrice presso le autorità locali statali e regionali per il riconoscimento istituzionale della pastorizia come categoria codificata di allevamento, al fine di poter essere oggetto di politiche, indicazioni strategiche e forme di sostegno opportunamente declinate per le specifiche esigenze di tale attività;
  2. Proporre, promuovere e sostenere politiche a sostegno della pastorizia ed il riconoscimento dei servizi sociali ed ecosistemici forniti dal settore;
  3. Promuovere l’interazione degli operatori del settore con gli enti pubblici e privati, le autorità locali ed il mondo della ricerca e della societá civile nella gestione di beni comuni e di interesse pubblico, in particolare quelli necessari alla pastorizia;
  4. Il recupero, il riconoscimento ed il sostegno del ruolo svolto dai pastori in modo da facilitare l’interazione con altri attori al fine di collaborare nelle scelte di co-gestione del territorio e delle sue risorse in una prospettiva di sviluppo sostenibile;
  5. Valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti locali aziendali (caseari, carne, lana, etc.), nonché le tecniche tradizionali atte alla produzione e alla lavorazione di questi, e lo sviluppo integrato delle filiere;
  6. Contribuire alla definizione ed all’adozione di politiche e normative tese a migliorare, sostenere ed incentivare il settore della pastorizia ed i suoi aspetti peculiari;
  7. Recuperare e tutelare le risorse pastorali a rischio di degrado e/o erosione, incluse le razze locali appartenenti a specie di animali da reddito (ovini, caprini, bovini, equini, etc.);
  8. Promuovere la comprensione e la buona gestione delle risorse ambientali e istituzionali attraverso il recupero mirato di pratiche pastorali tradizionali, che oggi possono contribuire alle strategie al mantenimento delle aree aperte e delle funzionalità positive ad esse legate (dalla prevenzione degli incendi e del dissesto idrogeologico, alla convivenza con predatori ed altre specie selvatiche;
  9. Orientare e coadiuvare gli operatori pastorali nello sviluppo di attività di comunicazione e interrelazione con le istituzioni, anche attraverso l’ausilio di Internet, l’attivazione di sito web e profili social network;
  10. Proporsi come rappresentanza del settore della pastorizia italiana nell’ambito di attività di cooperazione, ricerca e interscambi con realtà affini del panorama internazionale.

 

Da un punto di vista operativo le finalità della Rete saranno raggiunte attraverso interventi relativi a:

  1. Cooperazione e collaborazione su tematiche e problematiche di interesse comune e sulle attivitá economiche del settore:
  2. Comunicazione, intesa come 1) visibilità e messa in rete delle iniziative, delle problematiche e delle discussioni, in modo da far sentire in modo più incisivo la voce degli operatori del settore; 2) sensibilizzazione attraverso l’organizzazione e la partecipazione a seminari, mostre, e fiere;
  3. Finanziamento, azoni di raccolta fondi, cioè il procurare e perseguire opportunità di bandi, progetti, partenariati, etc. che permettano di finanziare la Rete e le sue attività.

Sono comunque potenziali settori di intervento della Rete tutti i campi nei quali il punto di vista dei pastori possa essere rilevante nel contribuire a studiare, sostenere, sviluppare tematiche inerenti l’ambiente, l’economia ed altri aspetti sociali e culturali legati all’eredità dei sistemi pastorali.

 

Art. 3. Attività della Rete.

La Rete persegue gli scopi indicati nel presente Statuto nei seguenti modi:

  1. Attivazione di sistemi di comunicazione e scambio di esperienze coerenti con le tematiche connesse alla pastorizia attraverso i diversi canali a disposizione,
  2. Organizzazione e partecipazione ad eventi, manifestazioni, convegni a vari livelli,
  3. Rafforzamento delle relazioni fra operatori pastorali e mondo della ricerca e della cooperazione nel settore,
  4. Sostegno agli operatori pastorali nello sviluppo di attività di comunicazione e interrelazione con Enti ed Organizzazioni pubbliche e/o private, afferenti alle Associazioni di Categoria, al mondo istituzionale, al Terzo Settore, al mondo della ricerca scientifica, etc. ,
  5. Proporsi come rappresentanza del mondo italiano della pastorizia nell’ambito di attività di cooperazione internazionale, di progettualità comunitarie, di ricerca scientifica, di interscambi con realtà affini.

 

Art. 4. I soci e membri dell’associazione

Possono essere soci dell’Associazione a) i titolari di aziende ‘pastorali’ o loro b) ‘delegati’. Al fine del presente atto la definizione pastore si riferisce a colui che alleva ovini, caprini, bovini o altre specie domestiche da reddito allo stato brado o semi-brado.  Mandrie e greggi si alimentano in prevalenza di essenze foraggiere spontanee disponibili su pascoli locali. La pastorizia si centra su pratiche che favoriscono il benessere animale, la salvaguardia di razze autoctone di animali domestici, il mantenimento di produzioni tipiche locali di alta qualità e valore nutritivo, i servizi ecosistemici, la sostenibilitá sociale ed i servizi al territorio.

L’accettazione sulla base dei criteri sovresposti é in ogni caso soggetta alla decisione dal Consiglio Direttivo che si riserva di procedere alla verifica dei requisiti e delle adeguate competenze tecniche ed il rispetto dei diritti fondamentali di quanti contribuiscono all’attività pastorale.

 

Il numero dei soci è illimitato.

Alla Rete possono aderire tutte le cittadine e i cittadini che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente Statuto, senza distinzione di genere, di ceto, di etnia, di orientamento sessuale, di credo o non credo religioso.

Agli aspiranti soci è richiesta l’accettazione del presente statuto e dei regolamenti interni, nonché il godimento dei diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Per essere ammessi in qualitá di soci è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità:

  • Nel caso di individui: indicare le complete generalità e l’attività professionale svolta;
  • Nel caso di altre organizzazioni/associazioni: presentare copia dell’atto sostitutivo ed un sommario delle attività svolte;
  • Dichiarare di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario e motivato del Consiglio Direttivo, la qualifica di socio/membro diverrà effettiva e, dopo che l’aspirante socio e/o associazione avrà versato la quota associativa, verrà annotato/a nel libro dei soci e verrà consegnata la relativa tessera.

Nel caso in cui la richiesta venga respinta l’interessato e/o associazione potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci/membri:

  1. fondatori, coloro che hanno partecipato alla costituzione della Rete definendo il presente Statuto e l’Atto;
  2. ordinari, coloro che sono stati ammessi tra i soci successivamente alla costituzione.

Ai membri ordinari appartengono le associazioni costituite essenzialmente da pastori e allevatori, legate a specifici territori/regioni e che desiderano affiliarsi e diventare parte integrante della Rete.

Nel caso di cambiamenti statutari é necessario l’assenso di una quota non inferiore al 75% dei soci fondatori.

 

Art. 5. Diritti e doveri dei soci/membri.

Tutti i soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Attraverso il diritto di voto, il socio partecipa all’approvazione ed eventuali modifiche dello statuto.

Tutti i soci sono titolari dei diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno della Rete deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle finalità della Rete.

La Rete si avvale prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati; in tale caso il socio avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.

La Rete può, in caso di particolare necessità, e sulla base di una decisione formale del Consiglio direttivo, previa consultazione dei soci, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

 

Art. 6. Recesso ed esclusione del socio.

La qualità di socio si perde per decesso, recesso o espulsione.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto alla Rete, che ne prende atto nel primo Consiglio Direttivo utile.

Con decisione adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, i soci sono espulsi per i seguenti motivi:

  1. comportamento gravemente contrastante con gli scopi della Rete;
  2. quando non ottemperino al presente Statuto o alle deliberazioni degli organi della Rete;
  3. quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni morali o materiali alla Rete;
  4. morosità protrattasi per 12 mesi dal temine di versamento richiesto.

In ogni caso, prima di procedere all’espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato con mezzi certi.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione delle quote associative e/o dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione. Lo stesso dicasi in riferimento agli eredi dei soci deceduti.

 

Art. 7. Organi sociali.

Gli organi della Rete sono: l’Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

 

Art. 8. Assemblea.

L’Assemblea è l’organo sovrano della Rete ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente della Rete o da chi ne fa le veci mediante avviso esposto presso la sede della Rete almeno 15 giorni prima della data fissata e inviate ai soci almeno 10 giorni prima, anche via e-mail e/o sms.

I soci ritengono che l’Assemblea ordinaria possa svolgersi anche per via telematica, tramite email o altri mezzi di comunicazione in rete (es. Skype).

Gli avvisi di convocazione devono contenere: l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della prima e dell’eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

L’Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

 

Art. 9. Compiti dell’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria deve:

  • approvare il rendiconto economico e finanziario;
  • approvare l’importo della eventuale quota sociale annuale;
  • approvare le linee generali programmatiche dell’attività della Rete e le attività da svolgere nel medio-lungo termine;
  • approvare gli eventuali regolamenti interni;
  • approvare l’esclusione dei soci;
  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o comunque sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 10. Validità assemblee

Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, essa delibera a maggioranza dei presenti, approva eventuali modifiche allo statuto e lo scioglimento dell’associazione. Tale assemblea, per avere carattere legale ed effettivo, deve avere un ordine del giorno chiaro e definito ed è necessario che vi partecipino almeno un terzo dei soci fondatori e ordinari.

 

Art. 11. Verbalizzazione.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario nazionale e sottoscritto dal Presidente, e trascritto nell’apposito libro dei verbali dell’Assemblea. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

Art. 12. Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti, questo delibera sulle decisioni a maggioranza di voti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività della Rete e il rendiconto economico finanziario.

Il Consiglio Direttivo potrà individuare tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, un vice-Presidente, un segretario e un tesoriere definendone le relative competenze all’atto della nomina. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Presidente dura in carica 2 anni, ed è il legale rappresentante della rete e ne ricopre le attività previste da tale responsabilità.

Il Vicepresidente fa fede in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.

 

Egli ha il compito di:

  • Dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
  • Assistere il Presidente e il Vicepresidente nel corso delle assemblee.
  • Curare l’ordinaria amministrazione dell’associazione e, in collaborazione con i revisori dei conti, redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario dell’associazione.
  • Redigere i verbali d’assemblea.
  • Convocare il consiglio Direttivo.

 

I Rappresentanti regionali sono eletti dal Consiglio Direttivo e lavorano a stretto contatto con il Segretario; essi hanno il compito di:

  • Coordinare e divulgare le attività dell’associazione/rete all’interno del comune/regioni e comunità montane di appartenenza affiche’ le attività e finalità dell’associazione/rete siano attuate in modo armonico a livello territoriale;
  • Facilitare la diffusione di informazioni circa i programmi dell’associazione sia a livello degli organi comunali e regionali/provinciali di competenza, che tra le famiglie dedite all’allevamento allo stato brado/semi-brado e che non hanno accesso ad internet;
  • Informare periodicamente la Rete sulle specifiche attività, criticità e problematiche inerenti la pastorizia nei propri comuni e regioni di appartenenza.

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da due membri provvisti di indubbie qualità morali e provate capacità tecniche, controlla la contabilità dell’associazione/Rete. In collaborazione con il segretario nazionale redige il rendiconto economico e finanziario annuale e riferisce all’Assemblea Generale in sede di approvazione del bilancio consuntivo. Il collegio dei revisori può incassare somme rilasciandone quietanza soltanto previa firma congiunta del Presidente o Vicepresidente e comunicazione anticipata ai membri del Consiglio Direttivo.

Trascorsi i primi quattro anni di vita dell’associazione, il Collegio dei Revisori viene eletto ogni 2 anni dall’Assemblea Generale, e mantiene la contabilità nelle forme di legge.

Tutte le cariche elettiva sono a titolo gratuito.

 

Art. 13 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  • dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Rete;
  • dai contributi annuali straordinari degli associati;
  • dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  • da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dalla Rete per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale;
  • da contributi di enti pubblici ed altre persone giuridiche.

 

Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita’ della quota stessa.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Rete, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge o dalla forma economica scelta dalla Rete per finanziare le attività istituzionali.

 

Art.14. Rendiconto economico finanziario.

Il rendiconto economico finanziario della Rete, che comprende l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria della Rete, con separata indicazione dell’attività commerciale autorizzate eventualmente posta in essere accanto all’attività istituzionale, anche attraverso separata relazione a questo allegata. Vige l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutariamente previste.

Il rendiconto economico finanziario deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea entro il 15 aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico finanziario è accompagnato da un’apposita relazione illustrativa realizzata dai revisori dei conti in collaborazione con il segretario nazionale.  Esso viene regolarmente approvato dall’Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell’a Rete durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.

 

Art.15. Modifiche statutarie e scioglimento della Rete 

Le proposte di modifica del presente Statuto devono essere obbligatoriamente sottoposte all’Assemblea straordinaria quando siano state presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% dei soci. Le proposte ammesse vanno inviate a tutti i soci almeno 10 giorni prima dell’Assemblea. Per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell’Associazione si richiede il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti. L’Assemblea che delibera lo scioglimento della Rete nomina uno o più liquidatori. In caso di scioglimento della Rete, il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n°662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

 

Art.16. Disposizioni finali.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

I sottoscriventi del presente atto, composto di pagine sei  lo approvano in tutte le sue parti ed articoli sopra citate e appongono, come segue, le loro firme.

 

Sassari, li 11 dicembre 2017